RISPARMIA IL 40%
SUI COSTI
DEL PERSONALE

I flexible benefits non concorrono a
formare il reddito di lavoratore dipendente.
Rispetto alla retribuzione in denaro,
il risparmio sia per il datore di lavoro
che per i dipendenti è pari a circa il 40%.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno potenziato le agevolazioni fiscali per servizi e prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti (asili nido, buoni pasto, assistenza integrativa).
Nonostante la retribuzione in benefits fosse già prevista, la nuova normativa la potenzia e ne amplia il ventaglio di servizi, rendendola più completa e appetibile per aziende e dipendenti.
La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.
L’accezione “lavoratori dipendenti” va intesa in senso ampio, ricomprendendo anche coloro i quali percepiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.
Le agevolazioni previste per i familiari dei dipendenti prescindono dal fatto che essi siano o meno a carico fiscalmente.
Le agevolazioni valgono anche per le imprese. Infatti, se l’erogazione avviene a titolo di contratto, accordo o regolamento aziendale, il datore di lavoro fruisce della deducibilità integrale dei relativi costi (art. 95 del TUIR), anziché solo nel limite del 5 per mille previsto dall’art. 100 del TUIR come nel caso di erogazioni volontarie.
Al riguardo va osservato come, nel caso in cui il datore di lavoro decida di fornire ai propri dipendenti servizi di welfare, non sarà necessario sottoscrivere alcun accordo sindacale, fatta salva l’ipotesi in cui il datore stesso intenda dedurre integralmente le spese affrontate per la predisposizione del piano. L’accordo risulta invece essenziale in caso di erogazione di premi di risultato, ovvero laddove si intenda riconoscere ai lavoratori stessi la facoltà di optare per servizi di welfare in luogo dell’assegnazione economica.
Nel caso in cui l’importo del premio di produzione sia convertito in forme di welfare aziendale questo non concorre a formare reddito da lavoro dipendente, se utilizzato per spese di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria anche per anziani e disabili, asili nido e scuole materne, borse di studio a familiari.
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